STATUTO DELLA COMPAGNIA DEL SS. SACRAMENTO SOTTO IL TITOLO DI S. BARTOLOMEO E SILVESTRO DELLA COSTA DI UZZANO


Gli abitanti della Frazione "La Costa di Uzzano, hanno intenzione di riattivare una tradizione durata per secoli. I Manoscritti conservati presso l'archivio storico delle Parrocchie della Diocesi di Pescia, riportano infatti che, fin dal 1684 esisteva la Venerabile Compagnia del S.S. Sacramento della Costa di Uzzano.
Successivamente, nel 1729, i Capitoli furono riformati e in tempi successivi sono state apportate altre modifiche e cambiamenti allo Statuto della Compagnia.
Sono comunque trascorsi tantissimi anni dall'ultima stesura dei regolamenti che pare opportuno adeguare lo Statuto della Compagnia alle esigenze dei tempi attuali. E' stato pertanto deciso di aggiornare lo Statuto secondo le norme seguenti.

PRIMO CAPITOLO
Denominazione - Sede

E' costituita una associazione volontaria, denominata "Compagnia del SS. Sacramento della Costa di Uzzano sotto il titolo di S. Bartolomeo e S. Silvestro". La sede è posta in Comune di Uzzano - Loc. La Costa - presso la Chiesa di S. Bartolomeo e S. Silvestro.
La Compagnia non ha alcun fine di lucro, ma ha lo scopo di incoraggiare e sostenere il culto nella Chiesa di S. Bartolomeo e S. Silvestro ed ha altresì l'intento di aggregare la popolazione della Costa attraverso l'organizzazione e la promozione di tutte quelle manifestazioni religiose o civili, che comunque nello spirito cristiano, permettano alla gente di ritrovarsi insieme in serena e pacifica partecipazione.
Saranno pertanto promosse tutte quelle iniziative che consentano di far rivivere - anche se con spirito moderno - quelle antiche usanze, riti, tradizioni religiose e non, che comunque compongono il patrimonio religioso e culturale della nostra gente.

SECONDO CAPITOLO
Iscrizione

Alla Compagnia possono essere iscritte tutte le persone di entrambi i sessi, maggiori di dodici anni di età, che accettino il presente Statuto e si impegnino ad attuare le norme in esso contenute.
Tra i Fratelli iscritti, si distinguono quelli "attivi" e quelli "sostenitori".
Gli "attivi" sono tenuti a corrispondere un contributo a favore della Compagnia e si devono prodigare ed impegnare attivamente nel promuovere e partecipare alle iniziative della Compagnia.
I Fratelli "sostenitori", sono chiamati a elargire un contributo associativo annuale.
Possono comunque anch'essi partecipare ed impegnarsi nelle attività della Compagnia.
Il Consiglio stabilirà l'ammontare minimo del contributo da versare annualmente.

TERZO CAPITOLO
Obbligo dei Fratelli

Devono partecipare alle funzioni religiose tenute nelle solennità, in modo particolare nel Lunedì di Pasqua, per la ricorrenza dei Patroni S. Bartolomeo (24 Agosto), per S. Silvestro (31 Dicembre), per la ricorrenza di S. Stefano (26 Dicembre) e nel giorno della Divina Mater Pastora (fissato per l'ultima domenica di settembre).
Dovranno promuovere l'iscrizione della gente alla Compagnia, incoraggiare la partecipazione attiva di tutti ed inoltre accompagnare i fratelli defunti in occasione della funzione religiosa.
I Fratelli sono tenuti a riunirsi in assemblea almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario. In occasione delle processioni i Fratelli "attivi" devono indossare l'abito della Compagnia, formato da cappa bianca con mantellina rossa.

QUARTO CAPITOLO
Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Fratelli ed è costituita da tutti gli iscritti.
Le sue deliberazioni, prese in conformità dello Statuto, obbligano tutti i Fratelli alla loro osservanza.
Essa sarà convocata almeno una volta all'anno per esaminare ed eventualmente approvare, il rendiconto economico ed il programma previsto delle iniziative e manifestazioni per l'anno futuro.
L'Assemblea potrà essere comunque convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e le sue deliberazioni saranno valide, qualunque sia il numero dei fratelli intervenuti.

QUINTO CAPITOLO
Consiglio

La Compagnia è amministrata da un Consiglio nominato dall'Assemblea.
Esso è costituito dal Parroco che funge da Direttore, dal Governatore, dal Segretario, dal Cassiere, dal Mazziere e da altri otto Fratelli.
Tali cariche, possono essere ricoperte dai Fratelli di età maggiore ai trenta anni.
I Consiglieri, tranne che per il Direttore, saranno scelti fra tutti gli iscritti e la loro nomina è demandata all'Assemblea, con elezione da tenersi il Lunedì di Pasqua, dopo la Funzione religiosa.
Il Consiglio dura in carica tre anni e la validità della carica per ciascun Consigliere inizierà il giorno successivo alla loro nomina.

SESTO CAPITOLO
Obblighi e compiti del Consiglio

Il Consiglio deve promuovere tutte le iniziative, le attività e le manifestazioni necessarie a raggiungere lo scopo associativo.
Esso deve inoltre esaminare il rendiconto economico dell'anno precedente, predisporre il piano economico per l'anno successivo; verificare la tenuta regolare della contabilità, concordare e stabilire le quote annuali associative; proporre all'Assemblea, eventuali modifiche allo Statuto.

SETTIMO CAPITOLO
Obblighi e compiti del Governatore

Il Governatore ha l'obbligo di vigilare sulle attività della Compagnia.
Deve altresì far rispettare le norme contenute nello Statuto, essere sempre presente alle riunioni dell'Assemblea ed attuare le direttive del Direttore.

OTTAVO CAPITOLO
Obblighi e compiti del Segretario

Il Segretario ha l'obbligo di tenere aggiornato il libro dei Fratelli iscritti alla Compagnia.
Deve altresì redigere e tenere il registro delle assemblee, tenere i rendiconto delle entrate e delle uscite, compilare i mandati per il pagamento, previa approvazione e successiva sottoscrizione da parte del Governatore, delle spese sostenute dalla Compagnia.
Dovrà dar seguito alle disposizioni impartite dal Governatore, previo assenso da parte del Direttore ed è tenuto altresì a predisporre le modalità e l'attuazione per la riscossione delle quote associative.

NONO CAPITOLO
Obblighi e compiti del Cassiere

Dovrà eseguire tutte quelle operazioni relative alla riscossione dei crediti ed al pagamento delle spese che gli saranno ordinate dal Segretario, previa licenza ed autorizzazione del Governatore.

DECIMO CAPITOLO
Sostituzione dei componenti il Consiglio

Il Consiglio deve nominare dei Supplenti che, in caso di manifesta impossibilità da parte dei membri effettivi, sostituiscano temporaneamente gli stessi fino a nuove elezioni.

UNDICESIMO CAPITOLO
Distribuzione pane benedetto

In occasione delle ricorrenza del Lunedì di Pasqua, a tutti i Fratelli iscritti, la Compagnia distribuirà gratuitamente il pane benedetto, quale segno di comunione fraterna.

Uzzano, lì 13 aprile 1998